Finché il passaggio non è trascritto al PRA, per lo Stato il proprietario del veicolo sei ancora tu. Non conta che l'auto sia in mano a un altro, non conta che tu sia stato pagato, non conta che ci sia un atto firmato in un cassetto. Conta cosa risulta al Pubblico Registro Automobilistico.
L'art. 196 del Codice della Strada stabilisce il principio di solidarietà: il proprietario del veicolo risponde in solido con l'autore della violazione per il pagamento della sanzione, «se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà».
Tradotto: la multa arriva a te, e sei tu a doverti difendere.
La finestra pericolosa
Il passaggio va registrato entro 60 giorni dalla data dell'atto di vendita. Fra la consegna dell'auto e la trascrizione c'è un intervallo — a volte un giorno, a volte due mesi — in cui:
- le multe arrivano a te
- il bollo, se scade in quel periodo, è dovuto da te
- se il veicolo viene coinvolto in qualcosa di serio, il primo nome che compare è il tuo
Non è un caso limite. È la conseguenza normale della frase più comune che si sente a fine trattativa: «al passaggio ci penso io la settimana prossima».
Come ci si difende, se è già successo
Si può fare, ma è una battaglia, e va combattuta con i documenti giusti.
Il ricorso. Entro i termini indicati sul verbale si presenta ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, allegando l'atto di vendita con firma autenticata e data anteriore alla violazione. La giurisprudenza ha riconosciuto che le risultanze del PRA possono essere superate anche con altri mezzi di prova, ma è appunto una prova da dare: l'onere è tuo.
Cosa serve avere. L'atto autenticato con data certa · copia del documento dell'acquirente · la prova del pagamento · qualsiasi comunicazione scritta che collochi la consegna nel tempo.
Cosa non basta. Un accordo verbale. Un messaggio. La parola dell'acquirente, se nel frattempo è sparito.
Se l'acquirente non fa il passaggio
- Contattalo per iscritto — PEC o raccomandata, non un messaggio — chiedendo di procedere entro una data.
- Vai in una delegazione ACI o in uno studio di consulenza con l'atto autenticato: spesso la trascrizione si può richiedere anche senza la sua collaborazione. Chiedilo prima di dare per scontato che non si possa.
- Conserva tutto. La ricevuta della raccomandata o la PEC hanno data certa, ed è esattamente quello che ti serve se arriva un verbale.
Come si evita, e costa zero
Il passaggio si fa contestualmente al pagamento e alla consegna. Stesso giorno, stesso posto, prima che le chiavi cambino mano.
È l'unica regola di questa guida che conta davvero. Tutto il resto è cosa fare quando non l'hai seguita.
Se per qualche motivo non è possibile, allora: atto autenticato con data certa, e verifica sul Portale dell'Automobilista che la trascrizione sia avvenuta. Il controllo richiede un minuto e si può fare da casa.
Fonti. Art. 196 del Codice della Strada, principio di solidarietà: il proprietario risponde in solido con l'autore della violazione salvo prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. Termine di 60 giorni per la trascrizione al PRA.